Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La Direzione generale per il personale militare puo' escludere
in ogni momento dal  concorso  i  concorrenti  non  in  possesso  dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla
nomina a ufficiale in servizio permanente se il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina.