Art. 12 
 
                  Titoli di preferenza e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e. gli orfani di guerra; 
      f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g. gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h. i feriti in combattimento; 
      i. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa; 
      j.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l. i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p.  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q. coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s. gli invalidi e i mutilati civili; 
      t. i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. I titoli di preferenza di cui al  precedente  comma  1  devono
essere posseduti al termine di scadenza per  la  presentazione  della
domanda  ed  essere  espressamente  dichiarati   nella   domanda   di
ammissione alle prove concorsuali. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in  cui  ha  sostenuto  la  prova  pratica
finale con esito positivo, il candidato  che  intende  far  valere  i
titoli di preferenza elencati  al  comma  1  del  presente  articolo,
avendoli espressamente dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, deve far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata
all'indirizzo    persociv@postacert.difesa.it    -    le     relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,
accompagnate dalla copia  fotostatica  non  autenticata  di  uno  dei
documenti di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.