Art. 12 Titoli di preferenza e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a. gli insigniti di medaglia al valor militare; b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e. gli orfani di guerra; f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h. i feriti in combattimento; i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di famiglia numerosa; j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s. gli invalidi e i mutilati civili; t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. I titoli di preferenza di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova pratica finale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati al comma 1 del presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo persociv@postacert.difesa.it - le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.