Art. 3 Procedura corso-concorso 1. Il corso-concorso viene espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a. una prova preselettiva, comune ai profili professionali messi a concorso, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che l'amministrazione si riserva di svolgere se il numero dei candidati che presentino domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso; b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi a concorso, riservata ai candidati che abbiano superato la prova preselettiva di cui alla lettera a). Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla successiva fase; c. una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera b) di accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, ai fini della formulazione del giudizio di idoneita' psico-fisica al profilo professionale per il quale si concorre da parte delle commissioni medico-legali competenti, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui alla precedente lettera b) fino alla concorrenza di un numero di candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso e sulla base del giudizio di idoneita' emesso dalle competenti commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia di merito dei candidati da ammettere alla fase di formazione; d. una fase di formazione, della durata complessiva di quattro mesi, distinta per i profili professionali messi a concorso, con valutazione finale, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito. Alla fase di formazione obbligatoria sara' ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire per ciascun profilo maggiorato del venti per cento; e. una prova pratica, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovra' essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica finale della fase di formazione; f. la valutazione dei titoli sara' effettuata dopo lo svolgimento della prova pratica.