Art. 3 
 
                      Procedura corso-concorso 
 
    1. Il corso-concorso viene espletato in base  alla  procedura  di
seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a. una prova  preselettiva,  comune  ai  profili  professionali
messi a concorso, ai fini dell'ammissione  alla  prova  scritta,  che
l'amministrazione si riserva di svolgere se il numero  dei  candidati
che presentino domanda di  partecipazione  al  concorso  sia  pari  o
superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso; 
      b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili messi  a
concorso, riservata  ai  candidati  che  abbiano  superato  la  prova
preselettiva di cui alla lettera a). Le commissioni esaminatrici, per
ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria  di
merito dei candidati idonei, in base al  punteggio  conseguito  nella
prova scritta, con indicazione degli ammessi alla successiva fase; 
      c. una fase successiva alla prova selettiva di cui alla lettera
b) di accertamento dei requisiti di idoneita' fisica, ai  fini  della
formulazione  del  giudizio  di  idoneita'  psico-fisica  al  profilo
professionale per il quale si concorre  da  parte  delle  commissioni
medico-legali competenti, alla  quale  saranno  ammessi  i  candidati
secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui  alla  precedente
lettera  b)  fino  alla  concorrenza  di  un  numero   di   candidati
fisicamente idonei da ammettere  alla  fase  di  formazione  pari  al
numero dei posti da ricoprire  per  ciascun  profilo  maggiorato  del
venti per  cento.  Le  commissioni  esaminatrici,  per  ciascuno  dei
profili messi a concorso e  sulla  base  del  giudizio  di  idoneita'
emesso  dalle  competenti   commissioni   mediche,   redigeranno   la
graduatoria intermedia di merito dei candidati da ammettere alla fase
di formazione; 
      d. una fase di formazione, della durata complessiva di  quattro
mesi, distinta per i profili  professionali  messi  a  concorso,  con
valutazione finale, alla quale saranno ammessi  i  candidati  secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  merito.  Alla  fase  di  formazione
obbligatoria sara' ammesso un numero di candidati pari al numero  dei
posti da ricoprire per  ciascun  profilo  maggiorato  del  venti  per
cento; 
      e.  una  prova  pratica,  per  ciascuno  dei  profili  messi  a
concorso, che dovra' essere sostenuta da coloro che avranno  superato
la verifica finale della fase di formazione; 
      f.  la  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata   dopo   lo
svolgimento della prova pratica.