Art. 5 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1.  L'amministrazione   nomina   le   commissioni   esaminatrici,
competenti per ciascun profilo  di  cui  alla  procedura  concorsuale
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le  commissioni  esaminatrici  sono
competenti per l'espletamento della prova scritta, della  valutazione
dell'idoneita'  fisica,  della   valutazione   delle   attivita'   di
formazione, nonche' della  prova  pratica  e  della  valutazione  dei
titoli, ai fini della formulazione delle graduatorie di merito  delle
diverse fasi e finali. Alle commissioni esaminatrici  possono  essere
aggregati membri aggiuntivi per la  valutazione  delle  conoscenze  e
competenze  linguistiche,  informatiche  e  digitali,  nonche'  delle
competenze attitudinali. 
    2. L'amministrazione, per esigenze di funzionalita'  e  celerita'
della procedura concorsuale, potra' nominare sottocommissioni, in cui
suddividere le commissioni esaminatrici. 
    3. Le commissioni  esaminatrici  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente.