Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. L'amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove  selettive  da  una  prova  preselettiva,  comune  ai   profili
professionali messi a concorso, qualora le domande di  partecipazione
siano superiori a venti volte il numero dei posti messi a concorso. 
    2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in un  test  di
sessanta domanda a risposta multipla, da risolvere in  60  minuti,  e
avra'  ad   oggetto   la   cultura   generale   e   il   ragionamento
logico-deduttivo. Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a
risposta multipla,  l'amministrazione  puo'  avvalersi  di  operatori
specializzati nel settore. Le commissioni esaminatrici  provvederanno
alla validazione dei suddetti quesiti. 
    3. Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i
candidati portatori di  handicap  affetti  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80%, ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del
bando,  non  sono  tenuti   a   sostenere   la   prova   preselettiva
eventualmente effettuata. 
    4. La prova si svolge anche in sedi decentrate ed  esclusivamente
con  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,  garantendo
comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione  dei  dati  personali  e  nel  limite  delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 
    5. Data e luogo di svolgimento della prova preselettiva sono resi
disponibili  sul  sito  del  Ministero  della  difesa,  all'indirizzo
www.difesa.it     - sul     portale     «InPA»     e     sul     sito
http://riqualificazione.formez.it/ - almeno venti  giorni  prima  del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    7. La prova preselettiva sara' valutata  assegnando  il  seguente
punteggio: 
    punti 1 per ogni risposta esatta; 
    punti -0,33 per ogni risposta errata; 
    punti 0 per ogni risposta omessa. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del punteggio  finale  nella  graduatoria  di  merito  del
concorso. 
    8. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove  preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. L'assenza dalla sede di svolgimento  della  prova  nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  anche  se  dovuta  a
forza maggiore, e la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte  della  situazione  epidemiologica  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno  a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva  il
candidato puo' correggere le risposte gia' date. 
    10. La correzione degli  elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurano  l'anonimato  del  candidato,
utilizzando  strumenti  digitali.  Una  volta  terminate   tutte   le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali. 
    11. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere,  pubblicazioni,  vocabolari,  testi,
appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri  dispositivi
mobili  idonei  alla  memorizzazione  o  trasmissione  dati  o   allo
svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare  tra  loro.
In  caso  di  violazione  di   tali   disposizioni   le   commissioni
esaminatrici dispone l'immediata esclusione dal corso-concorso. 
    12. In  caso  di  svolgimento  della  prova  preselettiva,  sara'
ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari dieci volte  i
posti messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore  in  caso
di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria. 
    13. Gli esiti della prova  preselettiva  saranno  pubblicati  sul
sito del Ministero della difesa, all'indirizzo  www.difesa.it  -  sul
portale «InPA» e  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.