Art. 8 
 
Accertamento dell'idoneita' fisica, graduatoria intermedia di  merito
                e ammissione alla fase di formazione 
 
    1. Al fine di essere ammessi  alla  fase  di  formazione  di  cui
all'art. 9, i candidati saranno sottoposti ad  accertamenti  sanitari
volti al  riconoscimento  delle  necessarie  idoneita'  psico-fisiche
distinte per i profili  per  cui  si  concorre,  volti  ad  accertare
l'idoneita' al profilo di  pertinenza,  ad  opera  delle  commissioni
medico-legali competenti, che si pronunceranno con apposito giudizio.
La   valutazione   di   idoneita'   psico-fisica   non   da'    luogo
all'attribuzione del punteggio. 
    2. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi  a
concorso,  sulla  base  del  giudizio  di  idoneita'   emesso   dalle
competenti commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia
di merito dei candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase  di
formazione.  Sono  ammessi  alla  fase  di  formazione  i   candidati
fisicamente idonei nel numero massimo di partecipanti pari al  numero
dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in
caso di candidati collocatisi ex  aequo  all'ultimo  posto  utile  in
ordine di graduatoria. Gli esiti della selezione  saranno  pubblicati
sul sito del Ministero della difesa,  all'indirizzo  www.difesa.it  -
sul portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    3. Ai candidati ammessi alla fase di formazione di cui all'art. 9
che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano
dichiarati decaduti, subentrano gli  idonei  non  ammessi  risultanti
dalla graduatoria intermedia di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal
corso coloro i quali  non  si  presentino  all'avvio  della  fase  di
formazione senza giustificato motivo.