Art. 8 Accertamento dell'idoneita' fisica, graduatoria intermedia di merito e ammissione alla fase di formazione 1. Al fine di essere ammessi alla fase di formazione di cui all'art. 9, i candidati saranno sottoposti ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento delle necessarie idoneita' psico-fisiche distinte per i profili per cui si concorre, volti ad accertare l'idoneita' al profilo di pertinenza, ad opera delle commissioni medico-legali competenti, che si pronunceranno con apposito giudizio. La valutazione di idoneita' psico-fisica non da' luogo all'attribuzione del punteggio. 2. Le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, sulla base del giudizio di idoneita' emesso dalle competenti commissioni mediche, redigeranno la graduatoria intermedia di merito dei candidati fisicamente idonei da ammettere alla fase di formazione. Sono ammessi alla fase di formazione i candidati fisicamente idonei nel numero massimo di partecipanti pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento o superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito del Ministero della difesa, all'indirizzo www.difesa.it - sul portale «InPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. 3. Ai candidati ammessi alla fase di formazione di cui all'art. 9 che prima dell'avvio rinuncino esplicitamente alla stessa o che siano dichiarati decaduti, subentrano gli idonei non ammessi risultanti dalla graduatoria intermedia di merito. Saranno, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio della fase di formazione senza giustificato motivo.