Art. 9 
 
                         Fase di formazione 
 
    1. La fase di formazione, che e' parte integrante della procedura
corso-concorsuale, cui sono tenuti a partecipare tutti gli ammessi di
cui  all'art.  8,  ha  carattere  pratico-applicativo  e  una  durata
complessiva di quattro mesi,  articolata  in  orario  giornaliero  di
durata  non  superiore  all'orario  previsto  dal  vigente   C.C.N.L.
L'attivita' di formazione  dovra'  essere  svolta  presso  l'Arsenale
militare marittimo di Taranto, sotto forma di stage finalizzato  alla
realizzazione  di  un  project  work.  La  frequenza   dell'attivita'
formativa e' obbligatoria e non potra' essere inferiore all'80% delle
ore programmate, a pena di esclusione. 
    2. Al termine delle attivita' di formazione  saranno  svolti  gli
esami  pratici  finali,  distinti  per  ogni  profilo  professionale,
valutati   dalle   commissioni   esaminatrici,   che    comporteranno
l'attribuzione  di  un  punteggio  massimo  di  trenta  punti.   Tale
punteggio contribuira' alla determinazione del punteggio  complessivo
delle graduatorie finali della procedura corso-concorsuale. 
    3. Sono ammessi alla prova pratica finale i candidati che abbiano
regolarmente frequentato l'80% delle  ore  complessive  di  attivita'
formativa e che abbiano  conseguito  un  punteggio  di  almeno  21/30
(ventuno/trentesimi)   nelle   eventuali   prove    teoriche-pratiche
intermedie che l'amministrazione si riserva di espletare  durante  la
fase di formazione.