Art. 9 Fase di formazione 1. La fase di formazione, che e' parte integrante della procedura corso-concorsuale, cui sono tenuti a partecipare tutti gli ammessi di cui all'art. 8, ha carattere pratico-applicativo e una durata complessiva di quattro mesi, articolata in orario giornaliero di durata non superiore all'orario previsto dal vigente C.C.N.L. L'attivita' di formazione dovra' essere svolta presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, sotto forma di stage finalizzato alla realizzazione di un project work. La frequenza dell'attivita' formativa e' obbligatoria e non potra' essere inferiore all'80% delle ore programmate, a pena di esclusione. 2. Al termine delle attivita' di formazione saranno svolti gli esami pratici finali, distinti per ogni profilo professionale, valutati dalle commissioni esaminatrici, che comporteranno l'attribuzione di un punteggio massimo di trenta punti. Tale punteggio contribuira' alla determinazione del punteggio complessivo delle graduatorie finali della procedura corso-concorsuale. 3. Sono ammessi alla prova pratica finale i candidati che abbiano regolarmente frequentato l'80% delle ore complessive di attivita' formativa e che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) nelle eventuali prove teoriche-pratiche intermedie che l'amministrazione si riserva di espletare durante la fase di formazione.