Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella  prova  scritta  e  nella
prova orale. 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5. 
    Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base  delle
graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte dei candidati  classificati  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui  all'art.  1  entro  due  anni
dalla rispettiva data di approvazione. 
    Le  graduatorie  finali  vengono  pubblicate  sul  sito  internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a  ogni
effetto di legge.  Per  tutelare  la  privacy  degli  interessati,  i
nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non  utile
all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso  di  utilizzo  delle
graduatorie, ai sensi del comma precedente.