Art. 9 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    I  candidati  classificati  in  posizione  utile   all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora  non  abbiano  gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta  Elettronica
Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto  di  legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina  e  assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati  utilmente
classificati che non hanno tenuto comportamenti incompatibili con  le
funzioni da svolgere nell'Istituto e sono in possesso  dei  requisiti
previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). Le persone  classificate  in
posizione utile all'assunzione sono nominate in prova nel segmento di
Esperto, 1° livello stipendiale. Al  termine  del  periodo  di  prova
della durata di sei  mesi,  se  riconosciute  idonee,  conseguono  la
conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova;
nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    Le persone nominate devono prendere servizio presso  la  sede  di
lavoro che viene loro assegnata  all'atto  dell'assunzione  entro  il
termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo
per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla  nomina  o,
in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio  presso  la
sede di lavoro assegnata entro il termine, decadono dalla nomina.