IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» e successive modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2025 (legge di bilancio 2022); Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2022 0082098 l'8 agosto 2022 con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha chiesto di indire per l'anno 2022 un concorso, per esami, per il reclutamento quindici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio. n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di quindici allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 129° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 14° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: a) per l'ammissione al 129° corso quindici posti allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC); b) per l'ammissione al 14° corso allievi ufficiali in ferma prefissata: 1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.); 2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.); 3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.); 4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.), cosi' ripartiti: tre per la categoria elettronica; tre per la categoria infrastrutture e impianti; uno per la categoria motorizzazione. 2. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 3. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del precedente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2. 4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.aeronautica.difesa.it 5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.aeronautica.difesa.it