Art. 15 Svolgimento del 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento e nomina 1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni. 3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. 4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 5. Nel perseguimento dell'economicita' dell'azione amministrativa, l'Accademia aeronautica potra' convocare, oltre ai vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di otto unita'. All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di durata non superiore a quella del corso per il conseguimento del brevetto di pilota. Resta salva la possibilita' di convocare per l'inizio del corso, un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette giorni a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei dall'Accademia aeronautica per il ruolo naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverra' secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando. Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e rinviati al proprio domicilio senza alcuna ulteriore formalita'. Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato conseguimento del brevetto di pilota da parte dei vincitori, la ferma volontaria gia' contratta dovra' essere rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici. 6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile 2023, si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse: a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con il grado di aviere allievo ufficiale pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia aeronautica al proprio domicilio ovvero al reparto/ente presso il quale prestavano servizio; b) al fine di salvaguardare i criteri di efficienza ed economicita' dell'A.D., i vincitori che abbiano precedentemente frequentato e interrotto «a domanda» il corso per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, riprenderanno la fase di selezione al volo a seguito dell'effettuazione di tre riprese volo ove siano trascorsi meno di dodici mesi dalla data di svolgimento dell'ultimo volo, applicando quanto previsto dal programma addestrativo vigente, nel caso in cui quest'ultimo non abbia subito modifiche in relazione ai profili e contenuti delle missioni di volo. Nel caso in cui siano trascorsi piu' di dodici mesi dalla data di svolgimento dell'ultimo volo verra' applicato il programma addestrativo vigente per intero; c) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento del terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Qualora detto brevetto sia stato conseguito in precedenti reclutamenti, il grado di sergente pilota sara' conferito all'atto dell'incorporamento; d) al termine dei corsi, i sergenti pilota di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente pilota di complemento conferita con decreto di nomina del Ministro della difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione della Difesa. 7. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'Accademia aeronautica, ha facolta' di espellere dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio aereo o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso. Agli allievi, gia' militari, che non conseguiranno la nomina a sottotenente pilota di complemento o che comunque non termineranno il corso di formazione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio aereo. 9. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 10. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.