Art. 15 
 
Svolgimento del 129° corso allievi ufficiali piloti di complemento  e
                               nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio  aereo  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di  prevista  presentazione  presso  l'Accademia  aeronautica  e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una  proroga  della
data di presentazione che, comunque,  non  potra'  superare  i  sette
giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi  quindici  giorni
di corso, dovra' fornire alle competenti  divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5.    Nel     perseguimento     dell'economicita'     dell'azione
amministrativa, l'Accademia aeronautica potra'  convocare,  oltre  ai
vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine
della relativa graduatoria di  merito  fino  a  un  massimo  di  otto
unita'.  All'atto  della  presentazione  in  Accademia  i   precitati
ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria  di
durata non superiore a quella del  corso  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota. Resta salva  la  possibilita'  di  convocare  per
l'inizio del corso, un  numero  di  concorrenti  pari  a  quello  dei
candidati che non si sono presentati alla convocazione in  Accademia.
Questi  ultimi  saranno  considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal
concorso.   Parimenti,   l'Accademia   potra'   convocare   ulteriori
concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette  giorni
a decorrere da  quello  successivo  alla  data  di  presentazione  in
Accademia,  saranno  dimessi  o  rinunceranno  all'ammissione  ovvero
saranno giudicati inidonei dall'Accademia aeronautica  per  il  ruolo
naviganti  speciale  e  non  incorporati.  La  convocazione  avverra'
secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto  stabilito  in
merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando. 
    Gli  ulteriori  concorrenti  idonei  convocati  in  aggiunta   ai
vincitori che,  pur  avendo  conseguito  il  brevetto  di  pilota  di
aeroplano presso le Scuole di  volo  dell'Aeronautica  militare,  non
rientreranno   nei   posti   disponibili,   saranno   automaticamente
prosciolti dalla ferma volontaria contratta  e  rinviati  al  proprio
domicilio senza alcuna ulteriore  formalita'.  Qualora,  invece,  gli
stessi dovessero subentrare a seguito di  mancato  conseguimento  del
brevetto di pilota da parte dei vincitori, la ferma  volontaria  gia'
contratta dovra' essere rideterminata e sottoscritta  nella  prevista
ferma di anni dodici. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile  2023,  si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,  capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed  ai  regolamenti
militari,  con  il  grado  di  aviere  allievo  ufficiale  pilota  di
complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una  ferma  di
dodici anni, decorrente dalla data  di  inizio  del  corso  suddetto.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo  e  rinviati
dall'Accademia   aeronautica   al   proprio   domicilio   ovvero   al
reparto/ente presso il quale prestavano servizio; 
      b)  al  fine  di  salvaguardare  i  criteri  di  efficienza  ed
economicita'  dell'A.D.,  i  vincitori  che  abbiano  precedentemente
frequentato e interrotto «a domanda» il corso  per  il  conseguimento
del brevetto  di  pilota  di  aeroplano,  riprenderanno  la  fase  di
selezione al volo a seguito dell'effettuazione di  tre  riprese  volo
ove siano trascorsi meno di dodici mesi  dalla  data  di  svolgimento
dell'ultimo  volo,   applicando   quanto   previsto   dal   programma
addestrativo vigente, nel caso in cui quest'ultimo non  abbia  subito
modifiche in relazione ai profili e contenuti delle missioni di volo.
Nel caso in cui siano trascorsi piu' di dodici  mesi  dalla  data  di
svolgimento  dell'ultimo   volo   verra'   applicato   il   programma
addestrativo vigente per intero; 
      c) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento  del
terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto  del
conseguimento del brevetto di  pilota  di  aeroplano.  Qualora  detto
brevetto sia stato conseguito in precedenti reclutamenti, il grado di
sergente pilota sara' conferito all'atto dell'incorporamento; 
      d) al termine dei corsi, i sergenti pilota di  complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado,  la  nomina  a  sottotenente  pilota  di
complemento conferita  con  decreto  di  nomina  del  Ministro  della
difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze  dell'Amministrazione
della Difesa. 
    7. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del comandante dell'Accademia aeronautica, ha facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per  mancanza  di
attitudine al pilotaggio aereo o  per  motivi  disciplinari,  saranno
ritenuti non  pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I
suddetti frequentatori perderanno la qualifica di  allievo  ufficiale
pilota di complemento e saranno prosciolti, a  cura  della  Direzione
generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta
all'inizio del corso. 
    Agli allievi, gia' militari, che non conseguiranno  la  nomina  a
sottotenente pilota di complemento o che comunque non termineranno il
corso di formazione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  saranno  applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868,  961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio  del  corso  di  pilotaggio
aereo. 
    9.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    10. Durante il periodo di frequenza del corso agli  allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione.