Art. 16 
 
Svolgimento del 14°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
                           (AUFP) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g)
e h) saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per  assumere
servizio presso l'Accademia aeronautica in Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di  prevista  presentazione  presso  l'Accademia  aeronautica  e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una  proroga  della
data di presentazione che, comunque,  non  potra'  superare  i  sette
giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento volta ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
all'atto    dell'incorporamento,    allo     scopo     di     evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in  servizio
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma  prefissata  ausiliari  del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica militare. 
    Allo scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni  della  Direzione
generale per il personale militare,  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di giugno  2023,  si
svolgera' con le  modalita'  previste  dal  decreto  ministeriale  26
settembre 2002. Gli ammessi conseguiranno  la  qualifica  di  allievi
ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del  Corpo
sanitario aeronautico o del Corpo del genio  aeronautico  ovvero  dei
ruoli speciali delle armi dell'Arma aeronautica dei corpi e categorie
dell'Aeronautica  militare.  Essi  dovranno   contrarre   una   ferma
volontaria di trenta mesi a  decorrere,  per  tutti,  dalla  data  di
inizio del corso e, in qualita' di allievi, saranno assoggettati alle
leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati  rinunciatari  all'ammissione  al  corso  e
rinviati dall'Accademia aeronautica al proprio  domicilio  ovvero  al
reparto/ente presso il quale prestavano servizio. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia  aeronautica.  Gli  allievi  che  dimostrano  di   non
possedere il complesso delle qualita' e delle  attitudini  necessarie
per bene assolvere le funzioni del grado o che si  rendono  colpevoli
di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale  ovvero
che non frequentano almeno un terzo delle  lezioni,  saranno  dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    Agli allievi, gia' militari, che non  termineranno  il  corso  di
formazione ai  sensi  degli  articoli  599  e  600  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  saranno  applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868,  961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico; 
      b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico; 
      c)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica; 
      d)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico; 
      e)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico. 
    8. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    9. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Forza armata - a seguito della ricezione delle relative domande degli
interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza  -  i  nulla
osta al transito in altre Forze armate o Corpi  armati  dello  Stato,
nonche' nella polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche
amministrazioni, solo nei  casi  di  immediata  instaurazione  di  un
rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di  una
ferma volontaria al  termine  della  quale,  senza  partecipazione  a
ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente. 
    10. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il  personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato  maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le forze  di  polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    12.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    13. Durante il periodo di frequenza del corso agli  allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione. 
    14.  Se  alcuni  dei  posti  rimarranno  scoperti  per  rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia  aeronautica  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.