Art. 21 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  933  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare,  ai   sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4  del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  La  cancellazione
avra' effetto dalla data di ammissione  in  qualita'  di  allievo  ai
corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al  termine  dei
ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale  per
il personale militare gli elenchi dettagliati  dei  concorrenti  gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli
allievi  provenienti  dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali   e   dai
volontari in servizio permanente  espulsi  o  dimessi  dai  corsi  si
applicheranno le disposizioni di cui al combinato disposto degli art.
868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla  richiesta  da  parte  degli
enti  competenti,  la  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
stabilite  dalla  legge  dello  stato  di  servizio  o   del   foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico.