Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 129° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'aeronautica militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale; 
      i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  129°
corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono  stati  espulsi  da  corsi  per
allievi ufficiali piloti di una delle Forze armate  o  dell'Arma  dei
carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei
a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla
navigazione aerea o per motivi psico-fisici; 
      m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i quindici posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
a): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), numero 1): 
          laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia  (LM-41)  con
abilitazione all'esercizio della professione  di  medico  chirurgo  e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; 
        3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),
numero 2): 
          laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea  magistrale  in
ingegneria informatica (LM  32)  e  laurea  magistrale  in  sicurezza
informatica (LM 66); 
        4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        5) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), numero 4): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
numero 5) secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. Altresi', per il candidato gia' abilitato  alla  professione
in    territorio    nazionale    sara'     sufficiente     presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'albo nazionale professionale. 
    In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti   dovranno   all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      n) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali  ausiliari  in  ferma  prefissata,
qualora partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 129° corso allievi ufficiali piloti
di complemento o, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  allievi  ufficiali
piloti di  complemento  dell'Aeronautica  militare.  Detta  idoneita'
sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli  10
e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al  14°  corso  allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in
possesso dei requisiti d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio militare per la  nomina  a  ufficiale  in  ferma  prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina    a    sottotenente    pilota    di    complemento     ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata.