Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c)  accertamenti  attitudinali,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 14° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      d) tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 129° corso allievi ufficiali piloti  di  complemento,  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      e) valutazione dei titoli  di  merito  (soltanto  per  concorso
AUFP). 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'amministrazione pubblica. Per  quanto  concerne  le  modalita'  di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili,  le
disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma  6  e  per  l'eventuale
contestuale convocazione alle  prove  dell'esame  di  Stato.  Saranno
altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso  di
interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero  nel  corso  di
una delle  prove  concorsuali  rinunceranno,  senza  possibilita'  di
revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal
fine gli interessati dovranno far  pervenire,  tramite  messaggio  di
posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5,  comma
3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata in caso di  minore
eta' dai/l genitori/e  esercenti/e  la  responsabilita'  genitoriale,
entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a
quello  di  prevista  presentazione,   inviando   la   documentazione
probatoria e copie per immagine, ovvero in formato pdf o jpeg, di  un
documento d'identita' proprio, nonche' dei/l  genitori/e  ovvero  del
tutore esercente la responsabilita' genitoriale  in  caso  di  minore
eta',  in  corso  di  validita'  rilasciato   da   un'amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu'  modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di
svolgimento delle prove stesse,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  o  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione). 
    4. I concorrenti rinviati a domanda  -  da  presentare  entro  il
termine perentorio di cui al precedente  art.  5,  comma  1  -  dalle
procedure concorsuali per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC) e per l'ammissione di allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP) per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34 del 19  maggio  2020  sosterranno  le  prove  non
ancora  svolte  nell'ambito  delle  procedure  del  presente   bando.
Altresi', le  risultanze  di  prove  e  accertamenti  precedentemente
svolti saranno valutate secondo  le  disposizioni  e  i  criteri  del
presente bando e  secondo  le  modalita'  che  saranno  indicate  con
apposita determinazione dirigenziale. 
    5. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente  entro  il  mese  di  marzo  2023  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),
indicativamente entro il mese di aprile 2023 - tutti  i  concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    6. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto  e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di  svolgimento,  a  esclusione  del  tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese  di  cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei  concorrenti.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai  giorni  di  svolgimento  di
tali  fasi,  nonche'  al  tempo  strettamente   necessario   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per  il  rientro  alla
sede di servizio. 
    7. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo.