Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c)  la  commissione  per  il  tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e  per  la  prova  di  lingua  inglese,  solo  per  i
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  129°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera a); 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  14°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b); 
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare  di   grado   non
inferiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; 
      b) un ufficiale superiore  dell'Arma  aeronautica  in  servizio
permanente pilota, membro; 
      c) un ufficiale superiore  dell'Arma  aeronautica  ruolo  delle
armi in servizio permanente, membro; 
      d) un ufficiale superiore del Corpo del  genio  aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      e)  un  ufficiale  superiore   del   Corpo   di   commissariato
aeronautico in servizio permanente, membro; 
      f) un ufficiale superiore del Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      g) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario
senza diritto di voto. 
    La  commissione  puo'  essere  integrata  con  l'intervento,   in
qualita' di membri aggiunti, di uno o piu' esperti civili o  militari
per le singole materie oggetto di esame, che hanno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono aggiunti. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. 
    4.  La  commissione  per   il   tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente
comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero  un  ufficiale
di grado non inferiore  a  generale  di  brigata  aerea  in  servizio
permanente, presidente; 
      b)   comandante   del   corso,   capo    gruppo    osservazione
comportamentale, membro; 
      c) un ufficiale superiore in servizio permanente,  laureato  in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'arma  Aeronautica  qualificato  per  le  «selezioni
speciali», capo gruppo psicoattitudinale, membro; 
      d)  un  ufficiale  del  ruolo   naviganti   normale   dell'Arma
aeronautica, membro; 
      e) uno  o  piu'  ufficiali  superiori  in  servizio  permanente
dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari  delle
amministrazioni pubbliche o estranei  alle  medesime,  esperti  della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua; 
      f)  un  ufficiale  in  servizio   permanente   dell'Aeronautica
militare e un  insegnante  di  educazione  fisica  ovvero  istruttore
ginnico sportivo, membri aggiunti per le prove di  efficienza  fisica
in ambito sportivo; 
      g)   un   ufficiale   inferiore    in    servizio    permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Aeronautica  militare,  di  grado   non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      b)   due   ufficiali   superiori   dell'Aeronautica   militare,
qualificati «periti in materia  di  selezione  attitudinale»,  ovvero
psicologi  civili  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenenti
all'area funzionale «III», membri; 
      c)   un   ufficiale   inferiore   dell'Aeronautica    militare,
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione  attitudinale  e  di  sottufficiali  qualificati
aiuto  perito  selettore  dell'Aeronautica   militare,   nonche'   di
personale in servizio presso il Centro di selezione  dell'Aeronautica
militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto. 
    Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.