Art. 11 
 
 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire dal  13  gennaio  2023,  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da novanta domande a risposta multipla di cui: 
      a)   trentacinque    volte    ad    accertare    le    abilita'
logico-matematiche; 
      b)   venticinque   volte    ad    accertare    la    conoscenza
orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica  e
geografia (dieci per ogni materia). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta  prova  e  le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal  3°  giorno  successivo  (esclusi  i
giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art.  3,  comma  1,
mediante  avviso  pubblicato   sul   portale   attivo   all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  51,
Roma (numero verde: 800669666). 
    3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752  qualora  abbiano
fatto richiesta, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,  di
sostenere la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono
richiedere,  sul  posto,  l'assistenza   di   personale   qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    5. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    6. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera b). 
    7. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli
argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul  portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai  concorsi,  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 
    8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale. 
    9. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito da zero a  sessanta,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati: 
      a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi: 
        (1)  milletrecentoottantasei  posti  della  graduatoria   dei
volontari delle Forze armate; 
        (2) cinquecentonovantaquattro  posti  della  graduatoria  dei
cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione
«Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
        (3) cinquecentonovantaquattro posti della  graduatoria  degli
altri cittadini italiani; 
        (4) sei posti della graduatoria dei possessori dell'attestato
di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono  per  i  posti  loro
riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a); 
        (5) trentaquattro  posti  della  graduatoria  dei  possessori
dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per
i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b); 
      b) del contingente di mare, classificatisi nei primi: 
        (1) centosessantotto posti della  graduatoria  dei  volontari
delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione
«Nocchiere»; 
        (2)  duecentocinquantadue   posti   della   graduatoria   dei
volontari delle Forze armate  che  concorrono  per  i  posti  per  la
specializzazione «Motorista navale»; 
        (3)  ottantaquattro posti  della  graduatoria  dei  volontari
delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione
«Operatore di sistema»; 
        (4) settantadue posti della graduatoria degli altri cittadini
italiani  che  concorrono  per  i  posti  per   la   specializzazione
«Nocchiere»; 
        (5) centotto posti della graduatoria  degli  altri  cittadini
italiani  che  concorrono  per  i  posti  per   la   specializzazione
«Motorista navale»; 
        (6) trentasei posti della graduatoria degli  altri  cittadini
italiani  che  concorrono  per  i  posti  per   la   specializzazione
«Operatore di sistema». 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio  dell'aspirante  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso  noto,
a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  51,
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    12.  I  candidati  risultati  idonei  alla   prova   scritta   di
preselezione, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle
prove  di  efficienza  fisica,   agli   accertamenti   di   idoneita'
psico-fisica  e  a  quelli  di  idoneita'  attitudinale  secondo   il
calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso  che  sara'
reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al precedente comma a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e  festivi)
a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della  prova
scritta di preselezione  di  cui  al  medesimo  comma.  Per  esigenze
organizzative,  le   convocazioni   potranno   avvenire   anche   per
contingente, specializzazione e/o sesso. 
    Per coloro che concorrono per i  posti  per  la  specializzazione
«Anti  terrorismo  e  pronto  impiego   (A.T.P.I.)»,   le   date   di
convocazione alla fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno
comunicate  in  sede  di  notifica  dell'idoneita'   all'accertamento
attitudinale. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.