Art. 13 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di: a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; b) visus, i candidati che concorrono per il: (1) contingente ordinario e per quello di mare - specializzazione «Motorista Navale» devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; (2) contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.) e per quelle di mare - specializzazioni «Nocchiere» e «Operatore di Sistema», devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche; c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: (1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; (2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «Nocchiere» non devono essere altresi' affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al calendario reso noto con avviso di cui all'art. 11, comma 12. In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) difetto di senso cromatico normale alle: (1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare - specializzazione «Motorista navale»; (2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per i posti del contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego» e per il contingente di mare - specializzazioni «Nocchiere» e «Operatore di Sistema»; c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello. 7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento: a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento. L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto. Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': (1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati; b) non e' accolta: (1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 6; (2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria: (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale; (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento; (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del Centro di reclutamento della guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 9. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultimo citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 6. 10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.