Art. 17 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede  concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di  prevenzione
del contagio  da  «COVID-19»  o  che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di  quella
al servizio Anti terrorismo e pronto  impiego  (A.T.P.I.),  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Qualora  il  candidato  presenti  formale  istanza  di  rinuncia,
debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it,  a  una  delle  predette  fasi
concorsuali, la stessa sara'  ritenuta  irrevocabile  dalla  data  di
notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte  del
Comandante del centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    Avverso tale provvedimento, l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5. 
    2. Compatibilmente con i  tempi  tecnici  di  espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e,
nei casi di mancata  presentazione,  esclusivamente  per  documentate
cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel  rispetto  del  calendario  di  svolgimento  delle
stesse.  L'istanza  deve  essere  inviata  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2022@pec.gdf.it. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
guardia di finanza. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.