Art. 18 Ammissione dei candidati rinviati in conseguenza di misure di contenimento del «COVID-19» 1. Ai fini del presente concorso: a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle misure di contenimento del «COVID-19» previste dal relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri: 1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione e il punteggio incrementale ottenuto nel corso delle prove di efficienza fisica sono confermati; 2) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato; b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13; c) saranno valutati i titoli maggiorativi e/o preferenziali posseduti dal candidato alla data di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di quanto riportato negli allegati da 9 a 13. 2. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato dalla precedente analoga edizione del concorso di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.