Art. 18 
 
Ammissione  dei  candidati  rinviati  in  conseguenza  di  misure  di
                     contenimento del «COVID-19» 
 
    1. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle  misure  di
contenimento  del  «COVID-19»  previste  dal  relativo  bando,   sono
considerate secondo i seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e il punteggio incrementale  ottenuto  nel  corso  delle
prove di efficienza fisica sono confermati; 
        2)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13; 
      c) saranno valutati i  titoli  maggiorativi  e/o  preferenziali
posseduti dal candidato alla data di cui all'art. 3, comma  1,  sulla
base di quanto riportato negli allegati da 9 a 13. 
    2. L'eventuale presentazione da parte di  un  candidato  rinviato
dalla precedente analoga edizione del  concorso  di  una  istanza  di
partecipazione per uno  dei  posti  di  cui  all'art.  1  costituisce
formale revoca della richiamata istanza di rinvio.