Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di partecipazione compiuto il 18° anno  e
non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        (1) 26° anno di eta' se concorrenti per i posti riservati  ai
volontari delle Forze armate; 
        (2) 24° anno di eta' se concorrenti  per  i  posti  destinati
agli altri cittadini italiani. 
        Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato  di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare  prestato  e,  comunque,
non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017,
svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di  leva  o
di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  del  diploma   di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta  l'iscrizione  ai
corsi per il conseguimento della laurea. 
      Ai volontari delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020
ovvero congedati entro tale data e' richiesto, se  concorrono  per  i
posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di  primo
grado; 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione  della
pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura  penale  per  delitti
non  colposi,  ne'  siano  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  a
eccezione, per il  contingente  ordinario,  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per  il  contingente  di
mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia. 
    2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1: 
      a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1),  i
volontari in ferma prefissata delle Forze armate: 
        (1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di  partecipazione,  siano  in
servizio da  almeno  sette  mesi  continuativi  ovvero  collocati  in
congedo al termine della ferma annuale, nonche'  quelli  in  rafferma
annuale (c.d. «VFP1T») in servizio; 
        (2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo  alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro  che  si
trovino  in  rafferma  biennale.  L'eventuale  sopravvenuta  rafferma
biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso non comporta la perdita del presente requisito; 
      b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello "B2") o superiore. 
    3. I requisiti di cui ai commi  1  e/o  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e  alla
data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
    5.  Nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei   prescritti
requisiti i  concorrenti  le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate validamente presentate sono  ammessi,  con  riserva,  sia
alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e  vincitori,  al
corso di formazione. Tale riserva e' sciolta con provvedimento  della
sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a). 
    6.  Qualora,  anche  successivamente  allo   scioglimento   della
predetta riserva, dovesse essere rilevata  l'assenza  di  taluno  dei
previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato
e' escluso dal concorso, con conseguente cessazione  della  frequenza
del corso di formazione,  perdita  del  grado  se  gia'  acquisito  e
proscioglimento.