Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del: (1) 26° anno di eta' se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze armate; (2) 24° anno di eta' se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato; b) godano dei diritti civili e politici; c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. Ai volontari delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data e' richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. 2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1: a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1), i volontari in ferma prefissata delle Forze armate: (1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in servizio da almeno sette mesi continuativi ovvero collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonche' quelli in rafferma annuale (c.d. «VFP1T») in servizio; (2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale. L'eventuale sopravvenuta rafferma biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non comporta la perdita del presente requisito; b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello "B2") o superiore. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e/o 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 5. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al corso di formazione. Tale riserva e' sciolta con provvedimento della sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 6. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato e' escluso dal concorso, con conseguente cessazione della frequenza del corso di formazione, perdita del grado se gia' acquisito e proscioglimento.