Art. 22 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati dalla legione allievi della Guardia di finanza. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato dal comandante della legione allievi alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.