Art. 22 
 
     Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora  stabiliti
per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio  al  corso
di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della legione allievi della Guardia  di  finanza,  tramite
posta elettronica  certificata  all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it,
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni  di  assenza  maturati  sono  computati  ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati dalla legione allievi  della  Guardia  di
finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato   e'   rinviato   dal
comandante della legione allievi alla frequenza del corso  successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.