Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della guardia di finanza, puo'  essere  disposta,  in  ogni  momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui  al
presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.