LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.  165  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» in quanto compatibile; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e  in  particolare  l'art.  19,
comma 2; 
    Visto il decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e in  particolare
l'art. 52-quater; 
    Visto il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico  del
personale  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  approvato  dal
Consiglio nell'adunanza del  9  gennaio  2019  e  modificato  con  le
delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre  2019,  e
in particolare l'art. 29; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma  7,  che
preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso  di  parita'  di
punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli  e
delle prove di esame; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»,  come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  30  ottobre   2013,   n.   125   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «Misure  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca», convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto, in particolare l'art. 2  comma  7,  del  decreto-legge  30
aprile 2022,  n.  36  secondo  cui  i  componenti  delle  commissioni
esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  svolti  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, sono individuati attraverso il portale di cui  all'art.
35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8
novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  5  concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174 recante «Regolamento recante norme sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n.  34  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto  il  decreto  3  novembre  1999,  n.   509   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  denominato  «Regolamento   recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei»; 
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004,  n.   270   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro  per
l'assistenza, l'integrazione,  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e  18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Atteso  che  in  base  a  quanto   rappresentato   dall'Autorita'
nazionale   anticorruzione   con    riferimento    alla    situazione
occupazionale  riferita  all'anno  2021  rispetto  agli  obblighi  di
assunzione di personale con disabilita'  e  appartenente  alle  altre
categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art.
18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto  al
lavoro dei disabili» risultano coperte; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  in  particolare
l'art.  3,  comma  4-bis,  concernente  i   disturbi   specifici   di
apprendimento; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  il  Ministro  per  le   disabilita',   recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 
    Visto  il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione approvato il 16
ottobre 2019 come modificato dalle delibere n. 1125  del  4  dicembre
2019, n. 50 del 22 gennaio 2020, n. 458 del 27 maggio 2020 e  n.  453
del 14 giugno 2021, coordinato con le modifiche recate dalla delibera
n. 654 del 22 settembre 2021; 
    Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2019-2020» e in particolare l'art.
45   «Assunzione   di   personale   presso   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione»; 
    Vista la  vigente  dotazione  organica  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione avente carattere meramente ricognitivo delle modifiche
ope legis intervenute; 
    Tenuto conto che, in applicazione del principio di  cui  all'art.
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n.  481,  l'ANAC  gode  di
autonomia organizzativa e funzionale, esteso anche  alla  definizione
della pianta organica del proprio personale di ruolo; 
    Vista la deliberazione n. 140 del 16 marzo 2022 con la  quale  il
Consiglio  ha  individuato  le  figure  professionali  da   reclutare
mediante adesione al progetto RIPAM; 
    Vista la deliberazione n. 260 del 25 maggio 2022 con la quale  il
Consiglio ha delegato alla Commissione RIPAM la procedura concorsuale
oggetto del presente bando; 
    Vista la convenzione quadro in materia di  procedure  concorsuali
per il reclutamento del personale delle  autorita'  indipendenti,  ai
sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  114,
sottoscritta in data 9 marzo 2015, la quale prevede all'art. 2, comma
1, che, qualora  un'Autorita'  intenda  dar  luogo  a  una  procedura
concorsuale per il reclutamento di  personale,  comunica  alle  altre
autorita' il numero dei  posti,  i  requisiti  di  partecipazione  al
concorso  e  le  caratteristiche  della  specifica   professionalita'
richiesta; 
    Visto il comma 2 del menzionato art. 2 della  convenzione  quadro
in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale
delle autorita' indipendenti, ai sensi del quale entro trenta  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1,  le  autorita'  che  intendano
aderire alla procedura concorsuale ne danno comunicazione alle  altre
autorita', indicando il numero di personale che ciascuna di  esse  ha
l'esigenza di assumere; 
    Vista la nota prot. n. 23628 del  30  marzo  2022  con  la  quale
l'Autorita' nazionale anticorruzione  ha  comunicato  alle  autorita'
indipendenti l'intenzione di dare avvio  alla  procedura  concorsuale
oggetto del presente bando; 
    Vista  la  comunicazione  di   non   adesione   delle   autorita'
indipendenti   alla   presente   procedura   concorsuale    trasmessa
dall'Autorita' nazionale anticorruzione in data 2 maggio 2022; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e  1014
sulle riserve dei posti; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,
rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,
rubricato «Ufficio per il processo»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,
rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e in particolare l'art. 50; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.  196  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto  il  decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l'art.  8
concernente  l'invio  per  via  telematica  delle  domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute datata 25 maggio 2022
recante  l'aggiornamento  del  «Protocollo  per  lo  svolgimento  dei
concorsi pubblici»; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  un  contingente  complessivo  di  venti  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare  nella
carriera direttiva, qualifica di funzionario - livello retributivo  0
(zero) - dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) per i profili
di seguito indicati: 
      dodici funzionari giuridico-amministrativi (codice ANAC/FGA); 
      otto  funzionari  in   analisi   economico-statistica   (codice
ANAC/FES). 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.  La  suddetta  percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni  codice
di concorso. 
    3. Il trenta per cento dei posti messi a concorso per ogni codice
di concorso di cui  al  comma  1,  fermo  restando  il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2,  e'  riservato  al  personale  di  ruolo
presso l'ANAC. 
    4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle graduatorie finali di merito di  cui  al  successivo
art. 9.