Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata che si articola attraverso: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6 (Prova preselettiva), ai fini dell'ammissione alla prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che la commissione esaminatrice si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti codici concorso; b) una prova selettiva scritta teorico-pratica, secondo la disciplina dell'art. 7 (Prova scritta), distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato l'eventuale prova preselettiva ai sensi della precedente lettera a); c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8 (Prova orale), per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova scritta di cui alla precedente lettera b); d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dall'art. 9 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito) solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa e l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi del successivo art. 11 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'autorita' per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente bando. 6. Il punteggio massimo attribuibile di 80 (ottanta) punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, e' distribuito come segue: 50 (cinquanta) punti massimo per la prova teorico-pratica scritta, con un punteggio minimo di idoneita' pari a 35 (trentacinque) punti; 20 (venti) punti massimo per la prova orale, con un punteggio minimo di idoneita' pari a 14 (quattordici) punti; 10 (dieci) punti massimo per la valutazione dei titoli.