Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM,  ferme  le  competenze  delle  commissioni  esaminatrici,   si
avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata che si articola attraverso: 
      a) una prova preselettiva, secondo la  disciplina  dell'art.  6
(Prova preselettiva), ai fini  dell'ammissione  alla  prova  scritta,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
che la commissione esaminatrice si riserva  di  svolgere  qualora  il
numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso sia pari o superiore a dieci volte il  numero  dei  posti
messi a concorso per ciascuno dei predetti codici concorso; 
      b) una prova  selettiva  scritta  teorico-pratica,  secondo  la
disciplina  dell'art.  7  (Prova  scritta),  distinta  per  i  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati
che avranno superato l'eventuale prova preselettiva  ai  sensi  della
precedente lettera a); 
      c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8
(Prova orale), per ciascuno dei codici concorso di cui al  precedente
art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova
scritta di cui alla precedente lettera b); 
      d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  che  verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 9  (Valutazione  dei  titoli  e  stesura
delle graduatorie finali di merito) solo a seguito  dell'espletamento
della prova orale con esclusivo riferimento  ai  candidati  risultati
idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli  stessi
nella domanda di partecipazione. 
    Le prove di cui alle precedenti lettere a) e  b)  si  svolgeranno
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
piattaforme digitali, anche in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa  e  l'identificazione  dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria  finale
di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova  scritta,  nella
prova orale e nella valutazione dei titoli. 
    5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, validata ai sensi del successivo art.  11  dalla  Commissione
RIPAM, in numero pari ai  posti  disponibili  e  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui  al  precedente  art.  1,  saranno  nominati
vincitori  e  assegnati  all'autorita'  per  l'assunzione   a   tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal  successivo  art.  12  del
presente bando. 
    6. Il punteggio  massimo  attribuibile  di  80  (ottanta)  punti,
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova  scritta,
nella prova orale e nella valutazione dei titoli, e' distribuito come
segue: 
      50 (cinquanta)  punti  massimo  per  la  prova  teorico-pratica
scritta,  con  un  punteggio  minimo   di   idoneita'   pari   a   35
(trentacinque) punti; 
      20 (venti) punti massimo per la prova orale, con  un  punteggio
minimo di idoneita' pari a 14 (quattordici) punti; 
      10 (dieci) punti massimo per la valutazione dei titoli.