Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Sono valutati solo titoli diversi e ulteriori rispetto a quelli gia' indicati come requisiti di ammissione. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice ha a disposizione 10 (dieci) punti. 3. Le categorie di titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: fino a 3 (tre) punti per lo svolgimento di attivita' e di servizi, dopo la laurea, attinenti ai settori le cui discipline interessino l'autorita', ulteriore rispetto a quella richiesta per essere ammessi a partecipare al concorso, maturata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; fino a 2 (due) punti per pubblicazioni di carattere economico, tecnico o giuridico e, comunque, attinenti all'attivita' istituzionale dell'autorita'. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che siano stati accettati per la pubblicazione; fino a 5 (cinque) punti per ogni altro titolo accademico, professionale o di studio attinente all'attivita' istituzionale dell'autorita' e servizio prestato presso l'Autorita' nazionale anticorruzione: titoli di specializzazione post lauream, inerenti ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo della durata di almeno un anno presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea quadriennale vecchio ordinamento (DL) ovvero lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM), inerenti ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo; dottorato di ricerca, inerente ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri; abilitazione all'esercizio di professioni giuridico-economiche; master universitari di I o II livello inerenti i settori di attivita' individuati per ciascun profilo conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri; voto di laurea conseguito con un punteggio superiore a 105/110 con specifica valorizzazione della lode; conseguimento dell'idoneita' in concorsi pubblici per l'accesso alla carriera direttiva in amministrazioni pubbliche; servizio prestato presso l'Autorita' nazionale anticorruzione di almeno trentasei mesi (0,5 per ogni anno di servizio prestato). 4. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo. 5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.