Art. 4 Cause di non ammissione al concorso 1. Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non siano in possesso di uno o piu' tra i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio, banditi successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da parte della commissione; c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della domanda; d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari; e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione direttamente al Ministero della giustizia. 2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il direttore generale degli affari interni puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza di uno o piu' requisiti di ammissione al concorso stesso, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 3. L'esclusione dal concorso sara' comunicata all'interessato con provvedimento motivato.