Art. 10
Prova scritta di selezione culturale
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta di selezione
culturale.
La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni
- circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta
prova scritta di selezione culturale - che saranno comunicate, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con
le modalita' di cui al precedente art. 6 del presente decreto.
2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di
cui al comma precedente e' quella di inizio della prova pertanto i
candidati, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna
comunicazione, nella sede e nel giorno indicati, almeno mezz'ora
prima dell'inizio della citata prova muniti dei documenti indicati
nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2.
3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La prova, della durata di 60 minuti, consistera' nella
somministrazione collettiva di un test contenente 100 (cento) quesiti
a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), su
argomenti di storia, geografia, attualita', educazione civica e sulla
conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia,
sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua inglese,
intesi a valutare le capacita' di ragionamento e le caratteristiche
attitudinali dei concorrenti.
5. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo:
0,30 per ogni risposta esatta;
0,05 per ogni risposta errata;
0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base
dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria
provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), j),
k), l), m), n) e o) al solo scopo di individuare coloro che saranno
ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 11.
6. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera a);
n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera b);
n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera c);
n. 75 (settantacinque), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera d);
n. 60 (sessanta), per il posto di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera e);
n. 75 (settantacinque), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera f);
n. 250 (duecentocinquanta), per i posti di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera g);
n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera h);
n. 60 (sessanta), per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera i);
n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera j);
n. 100 (cento), per il posto di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera k);
n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera l);
n. 200 (duecento), per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera m);
n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera n);
n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera o).
Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i
concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova scritta di selezione culturale
saranno inseriti nell'area privata dei portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa. Tali punteggi contribuiranno alla
formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo
art. 15.
8. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente
decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a
partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione
della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
9. I verbali relativi alla prova scritta di selezione culturale
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla data di effettuazione della medesima prova.