Art. 12
Accertamenti psicofisici
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito in Foligno e a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera c),
all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica
previsti per il reclutamento degli Ufficiali dei corrispondenti ruoli
normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. Gli interessati, all'atto della
presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso
informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il
modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte integrante
del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli
accertamenti psicofisici sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra
data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e
comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra'
essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del
provvedimento (estremi inclusi).
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto
del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nonche' dalla
direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, citati nelle premesse;
b) funzionalita' visiva uguale a 16/10 complessivi e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia
anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche in un
solo occhio per gli altri vizi di refrazione. campo visivo e
motilita' oculare normali. Sono ammessi gli esiti di trattamento
LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e
con integrita' del fondo oculare;
c) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
monolaterale o bilaterale isolata ˂ 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz.
3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
birilubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo
concorrente avra' cura di effettuare, in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra'
essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento);
g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del
glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo
quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale
o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello
riportato nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di
laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura
della medesima commissione, a una visita medica generale.
In sede di tale visita la commissione potra' disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
(compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato «F» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non idoneo il
candidato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della
dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle
norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso.
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
indicati nel precedente comma 2 del presente articolo.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
=====================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di
tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione
attribuira' a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un
punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuira' alla
formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 15.
7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'Esercito»;
«non idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
formativo e con l'impiego quale Ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di
commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia
presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole
militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata, in data successiva a quella del verbale di
non idoneita' di cui al precedente comma 7 del presente articolo, a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei
termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto
della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento
dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' fisica, sara' espresso
dalla competente commissione, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita'
agli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 7, sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che
siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza
maggiore, saranno esclusi dal concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici
sara' confermato.