Art. 13
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a
cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera
d), eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato
maggiore dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualita'
attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento
consistera' in una serie di prove attitudinali e in un'intervista di
selezione.
In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le
potenzialita' adattative, le capacita' relazionali, emozionali e del
lavoro.
2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per
iscritto all'interessato:
«idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'Esercito»;
«non idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato
o del Corpo sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 12, comma 1, comma 3, lettera f) 10° alinea e comma 10, non e'
stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla
commissione per gli accertamenti psicofisici o perche' hanno
formalmente manifestato volonta' di presentare istanza di riesame,
saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine
dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso,
pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli
accertamenti psicofisici ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra
data dalla commissione per gli accertamenti psicofisici. Se, invece,
saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale,
ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli
accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 12, ovvero al
riesame degli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 12,
comma 10, saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente
dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli
accertamenti psicofisici e all'accertamento attitudinale dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di
cui al presente articolo.
5. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine
di svolgimento degli accertamenti psicofisici e degli accertamenti
attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.