Art. 13 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psicofisici  i  concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale  a
cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,  lettera
d), eseguito secondo le  direttive  tecniche  impartite  dallo  Stato
maggiore  dell'Esercito,   finalizzato   a   valutare   le   qualita'
attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto  accertamento
consistera' in una serie di prove attitudinali e in un'intervista  di
selezione. 
    In particolare,  attraverso  il  medesimo,  saranno  valutate  le
potenzialita' adattative, le capacita' relazionali, emozionali e  del
lavoro. 
    2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato  seduta  stante  e  per
iscritto all'interessato: 
      «idoneo quale Ufficiale in  ferma  prefissata,  ausiliario  del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di  commissariato
o del Corpo sanitario dell'Esercito»; 
      «non idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di  commissariato
o del Corpo sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo. Pertanto i concorrenti  giudicati  «non  idonei»  saranno
esclusi dal concorso. 
    3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 12, comma 1, comma 3, lettera f) 10° alinea e comma 10,  non  e'
stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad  altra  data  dalla
commissione  per  gli  accertamenti  psicofisici  o   perche'   hanno
formalmente manifestato volonta' di presentare  istanza  di  riesame,
saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. 
    Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei  al   termine
dell'accertamento  attitudinale,  saranno   esclusi   dal   concorso,
pertanto  non  saranno  ammessi  a   sostenere   il   riesame   degli
accertamenti psicofisici ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra
data dalla commissione per gli accertamenti psicofisici. Se,  invece,
saranno giudicati idonei al termine  dell'accertamento  attitudinale,
ma successivamente conseguiranno il giudizio di  non  idoneita'  agli
accertamenti psicofisici di cui al  precedente  art.  12,  ovvero  al
riesame degli accertamenti psicofisici di cui al precedente art.  12,
comma 10, saranno comunque esclusi  dal  concorso,  indipendentemente
dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva. 
    4. I verbali relativi  alle  prove  di  efficienza  fisica,  agli
accertamenti psicofisici  e  all'accertamento  attitudinale  dovranno
essere inviati, a mezzo corriere,  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione,  entro
il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento  attitudinale  di
cui al presente articolo. 
    5. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine
di svolgimento degli accertamenti psicofisici  e  degli  accertamenti
attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.