Art. 14
Valutazione titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui
ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto,
assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti.
I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono
riportati nella tabella in allegato «G» che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa cosi' come disposto dal precedente art. 5, comma 3 del
presente decreto. E' onere dei concorrenti fornire informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art.
18 del presente decreto, da parte del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito.
3. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i
concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di
efficienza fisica di cui al precedente art. 11, comma 3 del presente
decreto.