Art. 14 
 
                         Valutazione titoli 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma  1,  lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti  di  cui
ai precedenti  articoli  10,  11,  12  e  13  del  presente  decreto,
assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti. 
    I titoli da valutare e i relativi  punteggi  da  attribuire  sono
riportati  nella  tabella  in  allegato  «G»  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa cosi' come disposto dal precedente art. 5, comma  3  del
presente decreto.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni
dettagliate su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini  della  loro
corretta valutazione da parte della commissione  esaminatrice  e  del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del  successivo  art.
18  del  presente  decreto,  da  parte  del  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito. 
    3. Per quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica  svolta  dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella  domanda  i  percorsi
(URL  -  Uniform  Resource  Locator)  necessari  per  raggiungere  la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni  edite  a  stampa  i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova  di
efficienza fisica di cui al precedente art. 11, comma 3 del  presente
decreto.