Art. 15
Graduatorie finale di merito e ammissione al corso
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e 13 saranno
iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera a) - dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 14 - in graduatorie finali di merito distinte per
Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),
l), m), n) e o) secondo l'ordine del punteggio finale di merito da
ciascuno conseguito, ottenuto sommando:
il punteggio conseguito nella prova scritta di selezione
culturale;
l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza
fisica;
l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti
psicofisici;
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel
Giornale ufficiale della difesa e, solo a titolo informativo, nel
sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di
merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1
risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si
procedera' alla loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze
operative rappresentate dalla Forza armata al termine del concorso
stesso (cio' alla luce degli esiti dei concorsi precedenti a in linea
con quanto chiesto dall'Organo d'impiego della Forza armata, per
evitare il reclutamento di risorse non necessarie).
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) e o) del presente
decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di
merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art.
2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2 e
3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. I vincitori riceveranno all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 16 - presso l'Accademia militare, piazza
Roma n. 15 - Modena.
8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero
presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al
precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non
ammessi al corso. In caso di impossibilita' a ottemperare
tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore
riconosciuta valida dal Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, potra' essere concessa una proroga della data di
presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo
gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata
notizia con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, e
comunque non oltre il giorno di prevista presentazione.
9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito
di rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso.
10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni
sull'esito del concorso alla Direzione generale per il personale
militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito
n. 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail:
urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo giorno successivo
alla conclusione delle prove concorsuali.