Art. 16 
 
                 Svolgimento del corso e dimissioni 
 
    1. Il corso,  le  cui  modalita'  saranno  definite  dallo  Stato
maggiore dell'Esercito, avra' una durata complessiva di circa  dodici
settimane. 
    2. I vincitori  ammessi  al  corso  dovranno  presentarsi  presso
l'Accademia militare - piazza  Roma  n.  15  -  Modena  -  muniti  di
documento di riconoscimento provvisto di fotografia  e  in  corso  di
validita', rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della  tessera
sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente
art. 11, comma 4. Se militari in  servizio  dovranno  presentarsi  in
uniforme. 
    3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in
ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
ingegneri,  del  Corpo  di  commissariato  e  del   Corpo   sanitario
dell'Esercito,  dovranno  contrarre  una  ferma   di   trenta   mesi,
decorrente per tutti dalla data di inizio del corso  medesimo  e,  in
qualita'  di  Allievi,  dovranno  assoggettarsi  alle  leggi   e   ai
regolamenti militari. Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma
saranno   considerati   rinunciatari   all'ammissione   e    rinviati
dall'Accademia militare. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  i  concorrenti  gia'  in
servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e
del Corpo sanitario dell'Esercito. 
    Allo scopo l'Accademia militare, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi  gia'
in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto  di  effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza. 
    5. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo  nazionale
dei Vigili del fuoco, solo ai  vincitori  di  concorsi  che  all'atto
dell'assunzione   in   servizio   siano   tenuti   a    sottoscrivere
l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 
    6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentino  almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    7. Agli allievi, gia' militari, che non termineranno il corso  di
formazione ai  sensi  degli  articoli  599  e  600  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  saranno  applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868,  961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.