Art. 16 Svolgimento del corso e dimissioni 1. Il corso, le cui modalita' saranno definite dallo Stato maggiore dell'Esercito, avra' una durata complessiva di circa dodici settimane. 2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l'Accademia militare - piazza Roma n. 15 - Modena - muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della tessera sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente art. 11, comma 4. Se militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme. 3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla data di inizio del corso medesimo e, in qualita' di Allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Accademia militare. 4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito. Allo scopo l'Accademia militare, al termine della prima settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza. 5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione della Direzione generale per il personale militare. 7. Agli allievi, gia' militari, che non termineranno il corso di formazione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.