Art. 16
Svolgimento del corso e dimissioni
1. Il corso, le cui modalita' saranno definite dallo Stato
maggiore dell'Esercito, avra' una durata complessiva di circa dodici
settimane.
2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso
l'Accademia militare - piazza Roma n. 15 - Modena - muniti di
documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di
validita', rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della tessera
sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente
art. 11, comma 4. Se militari in servizio dovranno presentarsi in
uniforme.
3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario
dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi,
decorrente per tutti dalla data di inizio del corso medesimo e, in
qualita' di Allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai
regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Accademia militare.
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' in
servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e
del Corpo sanitario dell'Esercito.
Allo scopo l'Accademia militare, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia'
in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a
obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza.
5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla
Direzione generale per il personale militare - a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto
dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere
l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale.
6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione generale per il personale militare.
7. Agli allievi, gia' militari, che non termineranno il corso di
formazione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate
le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961
e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.