Art. 17 Nomina a Ufficiale in ferma prefissata 1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo il giudizio di idoneita', saranno nominati Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto ministeriale di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale per il personale militare, acquisendo i verbali di esame di fine corso dall'Accademia militare. 3. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare. 4. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere: collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito; trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore dell'Esercito e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 5. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra' adottato dalla Direzione generale per il personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. 6. Agli Ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.