Art. 17
Nomina a Ufficiale in ferma prefissata
1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso,
conseguendo il giudizio di idoneita', saranno nominati Tenente in
ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario
dell'Esercito.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto ministeriale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale
per il personale militare, acquisendo i verbali di esame di fine
corso dall'Accademia militare.
3. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in
prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno
nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno
superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita'
assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno
dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per
il personale militare.
4. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale
militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo
di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa
partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla
Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato
maggiore dell'Esercito;
trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore dell'Esercito e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in
concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio
nazionale.
5. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo
collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla Direzione generale per il personale militare su
proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi
sull'avanzamento.
6. Agli Ufficiali medesimi si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.