Art. 17 
 
               Nomina a Ufficiale in ferma prefissata 
 
    1.  Gli  Allievi  che  supereranno  gli  esami  di  fine   corso,
conseguendo il giudizio di idoneita',  saranno  nominati  Tenente  in
ferma prefissata,  ausiliario  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
ingegneri  o  del  Corpo  di  commissariato  o  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal  decreto  ministeriale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito  al  termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale
per il personale militare, acquisendo i  verbali  di  esame  di  fine
corso dall'Accademia militare. 
    3. Gli Allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami  di  tale  sessione  essi  saranno
nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado  che  hanno
superato gli esami in prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece  non  supereranno  detti  esami,  saranno
dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale  per
il personale militare. 
    4. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      collocati in congedo, a domanda, a decorrere  dal  diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione  generale  per  il  personale
militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo
di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero  per  proroga  dell'impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; 
      ammessi, a domanda,  a  una  ulteriore  ferma  annuale,  previa
partecipazione e superamento di apposito concorso, se  bandito  dalla
Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato
maggiore dell'Esercito; 
      trattenuti in servizio, fino a  un  massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato maggiore dell'Esercito e previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale  ovvero  in
concorso con le Forze di Polizia  per  il  controllo  del  territorio
nazionale. 
    5. Gli Ufficiali in ferma prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva  di   complemento,   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  su
proposta dei superiori  gerarchici  competenti  a  esprimere  giudizi
sull'avanzamento. 
    6. Agli  Ufficiali  medesimi  si  applicano  le  norme  di  stato
giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.