Art. 18 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere  alle  Amministrazioni
pubbliche e agli Enti competenti, la conferma  di  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte  dai  vincitori  del  concorso
medesimo, ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale.