Art. 18
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere alle Amministrazioni
pubbliche e agli Enti competenti, la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso
medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del
casellario giudiziale.