Art. 19 Esclusioni 1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare ovvero dall'Ente dalla stessa delegato. 2. La Direzione generale per il personale militare, ovvero l'Ente dalla stessa delegato, potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in ferma prefissata dell'Esercito.