Art. 19
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi ufficiali
in ferma prefissata dell'Esercito saranno esclusi con provvedimento
dalla Direzione generale per il personale militare ovvero dall'Ente
dalla stessa delegato.
2. La Direzione generale per il personale militare, ovvero l'Ente
dalla stessa delegato, potra' escludere, in qualsiasi momento, i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in ferma prefissata,
qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti
venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo
la nomina a Tenente in ferma prefissata dell'Esercito.