Art. 19 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi  ufficiali
in ferma prefissata dell'Esercito saranno esclusi  con  provvedimento
dalla Direzione generale per il personale militare  ovvero  dall'Ente
dalla stessa delegato. 
    2. La Direzione generale per il personale militare, ovvero l'Ente
dalla stessa delegato, potra'  escludere,  in  qualsiasi  momento,  i
concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra'  dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a  Ufficiale  in  ferma  prefissata,
qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei  prescritti  requisiti
venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo
la nomina a Tenente in ferma prefissata dell'Esercito.