Art. 3
Requisiti di partecipazione
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 12° corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini che:
a) non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di
eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti
dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici
impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di
partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a
ciclo unico e degli ulteriori requisiti culturali specificamente
indicati:
1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), laurea
magistrale in Ingegneria aerospaziale e astronautica ovvero
Ingegneria aeronautica (LM-20);
2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), laurea
magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
3) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
laurea magistrale in Ingegneria elettrica (LM-28);
4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), laurea
magistrale in Ingegneria elettronica (classe LM-29);
5) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), laurea
magistrale in Informatica (classe LM-18), Ingegneria informatica
(classe LM-32) e Sicurezza informatica (classe LM-66);
6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), laurea
magistrale in Ingegneria meccanica (LM-33);
7) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), laurea
magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23), Ingegneria edile
(classe LM-24) e Architettura e ingegneria edile-architettura (classe
LM-4) con abilitazione all'esercizio della professione;
8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), laurea
magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe
LM-35);
9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), laurea
magistrale in Scienze chimiche (classe LM-54);
10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera j),
laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
11) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera k),
laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01);
12) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera l),
laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) ovvero
Scienze economico-aziendali (classe LM-77);
13) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
laurea magistrale in Medicina e chirurgia (classe LM-41) con
abilitazione all'esercizio della professione;
14) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera n),
laurea magistrale in Medicina veterinaria (classe LM-42) con
abilitazione all'esercizio della professione;
15) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o),
laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale (LM-13).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e'
richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del
Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le
sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare
alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi
del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento
stesso. Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione in
territorio nazionale sara' sufficiente presentare
un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale;
k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
l) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale.
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso.
2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso Allievi
ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in ferma
prefissata dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le
modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13 del presente
decreto.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Ufficiale in ferma prefissata.