Art. 5
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il
termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al
primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata soltanto
per una tipologia di posti a concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1.
3. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
(se ne e' in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonche'
tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
4. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una
successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto
inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento della
compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso
dei requisiti e degli eventuali titoli di cui al successivo art. 14,
ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio
posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti
eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a
tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello
stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf,
equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei
concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e
dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi
del successivo art. 13 del presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati
inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra'
automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale
del profilo utente nella sezione «Concorsi», sara' sempre disponibile
per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro il termine previsto per la presentazione della stessa.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'
indicate nel successivo art. 6.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel portale, nonche' nel sito www.aeronautica.difesa.it secondo
quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque
invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le
determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'inoltro telematico della domanda con le modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il
candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di
preferenza o di riserva di posti.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di
dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio
comportera':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.
11. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.