Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Se  il
termine coincide con un giorno festivo,  questo  sara'  prorogato  al
primo giorno feriale successivo. 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  soltanto
per una tipologia di posti a concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1. 
    3. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali  comunicazioni
(se ne e' in possesso, anche il proprio domicilio digitale),  nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. 
    4. Il  sistema  informatico  salva  automaticamente  nel  proprio
profilo on-line una  bozza  della  candidatura  al  passaggio  a  una
successiva pagina della domanda, ferma la necessita'  di  completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti,  il  modulo
riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel  corretto
inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento  della
compilazione della domanda  di  partecipazione,  predispongono  copia
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui  al  precedente  comma  1)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione del possesso
dei requisiti e degli eventuali titoli di cui al successivo art.  14,
ovvero  quelle  attestanti  l'equiparazione  del  titolo  di   studio
posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'  quelle  attestanti
eventuali titoli di preferenza. E' cura  del  candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso  contenute  (ad  es.:   atto_assenso.pdf,   titoli_merito.pdf,
equiparazione.pdf,  titoli_preferenza.pdf,  ecc.).   E'   onere   dei
concorrenti  fornire,  in   dette   autocertificazioni,   precise   e
dettagliate informazioni su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 13 del presente decreto. 
    5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta  acquisizione.  Con  l'inoltro  della  candidatura   il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i  dati
inseriti  in  sede  di  compilazione.  Tale  ricevuta,   che   verra'
automaticamente salvata ed  eventualmente  aggiornata  a  seguito  di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente,  nell'area  personale
del profilo utente nella sezione «Concorsi», sara' sempre disponibile
per le esigenze del  concorrente  e  dovra'  essere  esibita  e,  ove
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 
    6. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della   stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 6. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
congruo rispetto  a  quelli  di  mancata  operativita'  del  sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel  portale,  nonche'  nel  sito  www.aeronautica.difesa.it  secondo
quanto previsto dal successivo art. 6. In tal  caso,  resta  comunque
invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Con l'inoltro  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude  la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'Amministrazione effettuera'  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti di  partecipazione  al  concorso,  nonche'  dei  titoli  di
preferenza o di riserva di posti. 
    Si  precisa,  al  riguardo,  che  l'accertamento  della  resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarre  un  indebito  beneficio
comportera': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione  dal   concorso   o   la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato. 
    11. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
delegato   alla   gestione   del   concorso,   potra'   chiedere   la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.