Art. 8 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta di selezione culturale; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti psicofisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'Amministrazione pubblica. Per  quanto  concerne  le  modalita'  di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili,  le
disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma  5  e  per  l'eventuale
contestuale convocazione alle  prove  dell'esame  di  Stato.  Saranno
altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso  di
interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero  nel  corso  di
una delle  prove  concorsuali  rinunceranno,  senza  possibilita'  di
revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal
fine gli interessati dovranno far  pervenire,  tramite  messaggio  di
posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5,  comma
3, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore  12.00  del  giorno
feriale  (sabato  escluso)   antecedente   a   quello   di   prevista
presentazione, inviando la  documentazione  probatoria  e  copie  per
immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un  documento  d'identita'
proprio, in  corso  di  validita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu'  modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di
svolgimento delle prove stesse,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  o  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione). 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante  i  periodi  di  permanenza  presso  le  sedi  di
svolgimento delle prove e degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b), c) e d) del presente articolo. 
    5. Le spese per i  viaggi  da  e  per  la  sede  nella  quale  si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al  comma  1,  lettere
a), b), c) e d) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)
del presente articolo, nonche' al tempo strettamente  necessario  per
il raggiungimento  della  sede  ove  si  svolgeranno  dette  prove  e
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.