Art. 9
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione culturale, per la valutazione dei titoli e per la
formazione delle graduatorie finali di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
tre Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
un Ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Tenente colonnello, presidente;
due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero
aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri;
un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri;
un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente;
due Ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito laureati in psicologia, di grado non superiore a quello
del presidente, membri;
un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara'
composta da:
un Ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito, membri;
un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli in servizio permanente dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo
corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione entro il terzo giorno dalla
data di effettuazione della relativa prova o accertamento.