Art. 10 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita'  di
merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      n) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto  di
guerra; 
      q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
      r)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      s) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione; 
      t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      v) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114 . 
    3. A parita' di merito e di titoli di cui ai commi precedenti, la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Costituisce, altresi',  titolo  di  preferenza  a  parita'  di
merito e di titoli l'avere  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    5. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.