Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice  e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2. In relazione al numero  dei  partecipanti  o  per  particolari
esigenze organizzative opportunamente motivate  la  commissione  puo'
essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero
di componenti pari a quello della  commissione  originaria  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente. In tale caso, la  commissione  definisce  in  una  seduta
plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione  omogenei  e
vincolanti per tutte le sottocommissioni.