Art. 4 Commissione esaminatrice 1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. In relazione al numero dei partecipanti o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate la commissione puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. In tale caso, la commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.