Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio diretto  ad  accertare
nel candidato: 
      a) il possesso delle competenze indicate nell'art. 5, comma 2; 
      b) il  possesso  delle  conoscenze  nelle  discipline  indicate
nell'art. 5, comma 2; 
      c) la conoscenza della lingua inglese, verificata attraverso la
lettura  e  la  traduzione  di  un  testo  nonche'   attraverso   una
conversazione, in modo  da  accertare  il  livello  (B2  QCER)  delle
competenze linguistiche. 
    2. I candidati sostengono la prova orale dopo  aver  esibito  uno
dei documenti  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'  indicati
all'art. 6, comma 2, del presente bando. 
    3.  Superano  la  prova  orale  i  candidati  che  conseguono  un
punteggio di almeno settanta centesimi. 
    4. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione  esaminatrice,  e'  affisso  nella  sede
d'esame.