Art. 8 Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare nel candidato: a) il possesso delle competenze indicate nell'art. 5, comma 2; b) il possesso delle conoscenze nelle discipline indicate nell'art. 5, comma 2; c) la conoscenza della lingua inglese, verificata attraverso la lettura e la traduzione di un testo nonche' attraverso una conversazione, in modo da accertare il livello (B2 QCER) delle competenze linguistiche. 2. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art. 6, comma 2, del presente bando. 3. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio di almeno settanta centesimi. 4. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede d'esame.