Art. 12 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
             di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in
originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni da quello di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo  caso,  la  documentazione  deve  riportare  gli  estremi
dell'accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
effettivo svolgimento delle prove,  che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto, la candidata  e'  sottoposta  al
test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    Le  concorrenti  che,  alla  data  di  svolgimento  delle  visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro  di  reclutamento,  anche  in
deroga, per una sola  volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  gli
accertamenti di idoneita' psico-fisica  e  attitudinale,  nell'ambito
del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato  di
temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessi  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria della presente procedura reclutativa. 
    4. Il referto relativo al test di gravidanza di cui  al  comma  3
dovra' essere presentato, in originale o copia  conforme,  il  giorno
dell'accertamento      dell'idoneita'      psico-fisica,       ovvero
alternativamente: 
      a) consegnato  o  fatto  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento - via delle Fiamme Gialle n. 18  -
00122 Roma/Lido di Ostia entro  il  giorno  antecedente  la  data  di
convocazione al suddetto accertamento; 
      b)  inviato,  qualora  redatto  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestato,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it 
      In tal caso, fa fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di
avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta   di
avvenuta consegna». 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a), b),  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione  viene  immediatamente   comunicata   all'interessato/a.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza  ovvero  non  si
presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato  o  non  esibisca  in
tale data i certificati in argomento, e' escluso/a dalla procedura. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.