Art. 10 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    4. Sono altresi'  esclusi  i  candidati  che  presentano  formale
rinuncia   al   concorso,   debitamente   sottoscritta   e    inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it La rinuncia e' irrevocabile a  partire  dalla
data  di  notifica  al  candidato  del  relativo   provvedimento   di
accoglimento della stessa  a  firma  del  comandante  del  Centro  di
reclutamento. 
    Avverso tale  provvedimento,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.