Art. 10 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 4. Sono altresi' esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it La rinuncia e' irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del comandante del Centro di reclutamento. Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5.