Art. 14 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1) del medesimo
art. 8, e ai candidati e'  fatto  obbligo  di  osservare,  in  quanto
compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
      a) codici e testi di legge; 
      b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei  sinonimi
e contrari. 
    Tali supporti non devono essere  commentati  ne'  annotati  o  in
fotocopia. 
    Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o,  comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della preposta sottocommissione.