Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera  a),
punto 1), del medesimo art. 8, procede alla  valutazione  dei  titoli
attribuendo  a  ciascun  candidato  la  maggiorazione  di   punteggio
determinata sulla base di quanto riportato nella scheda  in  allegato
9. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7. 
    3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore  di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.