Art. 16 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8. 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda
cifra decimale. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  entro  la  data
comunicata con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3,  con  avviso
disponibile       sul       portale       attivo        all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile n.  51,  Roma  (numero  verde:  800669666).  Con  il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data  di
pubblicazione dell'esito della prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  -  nell'ordine   e   in   sequenza   -   all'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale o  presso  l'ufficio
di cui al comma 5 a partire dal giorno successivo (esclusi  i  giorni
di sabato, domenica e festivi) a quello di pubblicazione  dell'avviso
relativo all'esito della prova scritta di cui al medesimo comma. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.