Art. 18 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale: a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz; d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto. La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento; e) certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita'; g) se di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della guardia di finanza, un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3. I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d) e g). 2. Sono causa di esclusione dal concorso: a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b); b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento: a) con riserva, alle prove orali e facoltativa di lingua straniera; b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le predette visite mediche e il successivo accertamento dell'idoneita' attitudinale, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso. 4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c), d) e g) potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), potra' concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.