Art. 18 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
                            psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  la  visita  medica   di   primo
accertamento devono presentare, in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e
4.000 Hz; 
      d) se di sesso  femminile,  ecografia  pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere  rilasciata
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo  caso,  la  documentazione  deve  riportare  gli  estremi
dell'accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  6),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la
data di  convocazione  alle  visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo  della
guardia di finanza, un test di  gravidanza  effettuato  in  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui al successivo comma 3. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d)
e g). 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del comandante del Centro di reclutamento: 
      a) con riserva,  alle  prove  orali  e  facoltativa  di  lingua
straniera; 
      b) anche in deroga per una sola volta  ai  limiti  di  eta',  a
svolgere le predette visite  mediche  e  il  successivo  accertamento
dell'idoneita' attitudinale, nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi  necessari  per  la  definizione  della  graduatoria  del
presente concorso. 
    4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e  g)  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non  si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12.