Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) coloro che: 
        1) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        2)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
di bordo o al volo; 
        3)  non  siano  imputati  o  condannati  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        4) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di  formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
        6) siano in possesso dei requisiti di cui all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. 
        Sono causa  di  esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
        7) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ufficiale del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
        8)  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo   per   la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,  siano  in
possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo
equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»),  in  discipline  attinenti
alla specialita' per la quale  concorrono,  tra  quelle  indicate  in
allegato 1. 
        Sono  considerati  validi  i  titoli  di  studio   conseguiti
all'estero,  sempreche'  riconosciuti   dal   competente   dicastero,
equipollenti a uno di quelli  prescritti  per  la  partecipazione  al
presente concorso; 
      b) i cittadini italiani che, oltre ai  requisiti  di  cui  alla
precedente lettera a): 
        1) alla data del 1° dicembre 2022, non  abbiano  superato  il
giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta', ossia siano nati
in data non antecedente al 1° dicembre 1990; 
        2) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      c) i  militari  del  Corpo  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre  ai  requisiti  di
cui alla precedente lettera a): 
        1) alla data del 1° dicembre 2022, non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del  quarantacinquesimo  anno  di  eta',  ossia
siano nati in data non antecedente al 1° dicembre 1977; 
        2) non siano  stati  dichiarati  non  idonei  all'avanzamento
ovvero,   se   dichiarati   non   idonei   all'avanzamento,   abbiano
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita',  ovvero  non
abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        3)  non  abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5) non  siano  sospesi  dall'impiego  o  dal  servizio  o  in
aspettativa. 
    2. In aggiunta ai requisiti di cui  al  comma  1,  alla  data  di
scadenza del termine  ultimo  previsto  per  la  presentazione  della
domanda, i candidati che concorrono: 
      a) per le specialita' «sanita'», o «psicologia»  devono  essere
iscritti, rispettivamente, all'albo  dei  medici-chirurghi,  o  degli
psicologi; 
      b)  per  la  specialita'  «infrastrutture»,  devono  essere  in
possesso dell'abilitazione all'esercizio della  professione  connessa
al titolo di studio richiesto. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda  e  alla  data  di
inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 
    4.  Nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei   prescritti
requisiti,  i  candidati  le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate validamente presentate sono  ammessi,  con  riserva  alla
procedura  di  selezione.   Tale   riserva   deve   intendersi   fino
all'ammissione al corso di formazione. 
    Qualora,  anche  successivamente  all'inizio  del  corso  dovesse
essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle  date
indicate nei commi precedenti, il candidato e' escluso  dal  concorso
con conseguente cessazione dalla frequenza del corso di formazione  e
proscioglimento dal Corpo, qualora proveniente dai civili, o  perdita
del nuovo grado nel caso di cui al comma 1, lettera c). 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.