Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) coloro che: 1) siano in possesso dei diritti civili e politici; 2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo; 3) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 6) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza; 8) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»), in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono, tra quelle indicate in allegato 1. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' riconosciuti dal competente dicastero, equipollenti a uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso; b) i cittadini italiani che, oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) alla data del 1° dicembre 2022, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di eta', ossia siano nati in data non antecedente al 1° dicembre 1990; 2) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; c) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a): 1) alla data del 1° dicembre 2022, non abbiano superato il giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta', ossia siano nati in data non antecedente al 1° dicembre 1977; 2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 3) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 4) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; 5) non siano sospesi dall'impiego o dal servizio o in aspettativa. 2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda, i candidati che concorrono: a) per le specialita' «sanita'», o «psicologia» devono essere iscritti, rispettivamente, all'albo dei medici-chirurghi, o degli psicologi; b) per la specialita' «infrastrutture», devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto. 3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso. 4. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, i candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva alla procedura di selezione. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione. Qualora, anche successivamente all'inizio del corso dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date indicate nei commi precedenti, il candidato e' escluso dal concorso con conseguente cessazione dalla frequenza del corso di formazione e proscioglimento dal Corpo, qualora proveniente dai civili, o perdita del nuovo grado nel caso di cui al comma 1, lettera c). 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.